censura



DIRITTO

Limitazione della libertà civile di espressione del pensiero, disposta per la tutela di un interesse pubblico e attuata mediante l’esame, da parte di un’autorità, di scritti o giornali da stamparsi, di manifesti o avvisi da affiggere in pubblico, di opere teatrali o pellicole da rappresentare, di siti Internet, con lo scopo di permetterne o vietarne la pubblicazione, l’affissione, la rappresentazione ecc. Più in generale, controllo, biasimo e repressione di determinati contenuti, idee o espressioni da parte di un’istanza dotata di autorità. Nella legislazione degli Stati moderni d’ispirazione liberale solo in casi eccezionali, quali i periodi bellici, è imposto l’obbligo della c. preventiva, essendo la libertà di pensiero, di cui è manifestazione essenziale la libertà di stampa, un principio fondamentale delle moderne costituzioni, il cui riconoscimento risale alla Dichiarazione dei diritti del 1789. Negli Stati autoritari la c. è imposta allo scopo di impedire manifestazioni di critica all’operato o all’ordinamento delle autorità costituite.

PSICOLOGIA

In psicanalisi, funzione di controllo dell’Io e del super-Io sulle rappresentazioni mentali connesse a pulsioni istintive, ritenute dannose o riprovevoli e perciò eliminate o deformate. Manifestazioni tipiche di c. si riscontrano nell’attività onirica, quando i contenuti del sogno appaiono incompleti.

RELIGIONE

  C. teologica o dottrinale è l’attribuzione a una dottrina errata della qualifica, secondo la natura e gravità dell’errore, di: eretica, prossima all’eresia, erronea nella fede, equivoca, ambigua, capziosa, sospetta, offensiva per i credenti, scandalosa, scismatica, sediziosa ecc.

C. COME PENA CANONICAÈ quella per cui un suddito della Chiesa (ogni battezzato) delinquente e contumace (cioè pervicace nel delitto e che rifiuti di riparare gli effetti prodotti da esso) viene privato dei beni spirituali (recezione dei sacramenti, Messa, sepoltura ecclesiastica, esercizio degli Ordini sacri) o di quelli annessi agli spirituali (benefici, pensioni e loro redditi), finché, abbandonando la sua contumacia (pentendosi e riparando il male fatto), venga assolto. Si tratta dunque di una pena di natura particolare (medicinale) data fino alla emendazione e in vista di questa. La legislazione vigente sulle c. sta nel Codex iuris canonici (can. 1331 e seg.). Può assumere diverse gradazioni, a seconda della gravità del fatto commesso, ed è sempre comminata dall’autorità procedente. Ai sensi del can. 1347, non si può infliggere validamente se il reo non è stato ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia e non ha avuto un congruo spazio di tempo per ravvedersi.





Bibliografia

da Enciclopedia Treccani
www.treccani.it