censura
DIRITTO
Limitazione della libertà civile di espressione del pensiero, disposta
per la tutela di un interesse pubblico e attuata mediante l’esame, da
parte di un’autorità, di scritti o giornali da stamparsi, di manifesti
o avvisi da affiggere in pubblico, di opere teatrali o pellicole da
rappresentare, di siti Internet, con lo scopo di permetterne o vietarne
la pubblicazione, l’affissione, la rappresentazione ecc. Più in
generale, controllo, biasimo e repressione di determinati contenuti,
idee o espressioni da parte di un’istanza dotata di autorità. Nella
legislazione degli Stati moderni d’ispirazione liberale solo in casi
eccezionali, quali i periodi bellici, è imposto l’obbligo della c.
preventiva, essendo la libertà di pensiero, di cui è manifestazione
essenziale la libertà di stampa, un principio fondamentale delle
moderne costituzioni, il cui riconoscimento risale alla Dichiarazione
dei diritti del 1789. Negli Stati autoritari la c. è imposta allo scopo
di impedire manifestazioni di critica all’operato o all’ordinamento
delle autorità costituite.
PSICOLOGIA
In psicanalisi, funzione di controllo dell’Io e del super-Io sulle
rappresentazioni mentali connesse a pulsioni istintive, ritenute
dannose o riprovevoli e perciò eliminate o deformate. Manifestazioni
tipiche di c. si riscontrano nell’attività onirica, quando i contenuti
del sogno appaiono incompleti.
RELIGIONE
C. teologica o dottrinale è l’attribuzione a una dottrina errata
della qualifica, secondo la natura e gravità dell’errore, di: eretica,
prossima all’eresia, erronea nella fede, equivoca, ambigua, capziosa,
sospetta, offensiva per i credenti, scandalosa, scismatica, sediziosa
ecc.
C. COME PENA CANONICAÈ quella per cui un suddito della Chiesa (ogni
battezzato) delinquente e contumace (cioè pervicace nel delitto e che
rifiuti di riparare gli effetti prodotti da esso) viene privato dei
beni spirituali (recezione dei sacramenti, Messa, sepoltura
ecclesiastica, esercizio degli Ordini sacri) o di quelli annessi agli
spirituali (benefici, pensioni e loro redditi), finché, abbandonando la
sua contumacia (pentendosi e riparando il male fatto), venga assolto.
Si tratta dunque di una pena di natura particolare (medicinale) data
fino alla emendazione e in vista di questa. La legislazione vigente
sulle c. sta nel Codex iuris canonici (can. 1331 e seg.). Può assumere
diverse gradazioni, a seconda della gravità del fatto commesso, ed è
sempre comminata dall’autorità procedente. Ai sensi del can. 1347, non
si può infliggere validamente se il reo non è stato ammonito almeno una
volta di recedere dalla contumacia e non ha avuto un congruo spazio di
tempo per ravvedersi.
Bibliografia
da Enciclopedia Treccani
www.treccani.it