compensazione
Ogni operazione che serva in
qualche modo a bilanciare una differenza; anche l’effetto, il risultato
dell’operazione stessa.
DIRITTO
1. Diritto civile
Modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica quando tra due
soggetti intercorrano reciproci rapporti di credito e debito. Tende a
evitare un doppio pagamento, facendo sì che le relative pretese si
estinguano sino alla concorrenza dello stesso valore. Si attua
diversamente a seconda che sia legale, giudiziale o volontaria. La c.
legale presuppone più debiti omogenei (di cose fungibili della stessa
specie), liquidi (certi nel loro ammontare) ed esigibili (non
sottoposti né a termine, né a condizione). L’effetto estintivo del
rapporto obbligatorio decorre dal giorno della coesistenza dei debiti,
ma, affinché esso si produca, è necessario che sia proposta l’eccezione
di c., non potendo il giudice rilevarla d’ufficio; se ne deve dedurre
che la coesistenza di due crediti reciproci di per sé fa sorgere in
testa a entrambe le parti dei rapporti solo il potere di determinare
l’estinzione dei medesimi, opponendo un’eccezione con valore
costitutivo. La c. giudiziale può aver luogo, nel corso di un giudizio,
a opera del giudice, purché si tratti di debiti che, pur non essendo
liquidi, siano di facile liquidazione. Viene pronunciata su eccezione
della parte, che dà luogo a spostamento di competenza quando il credito
opposto in c. è contestato e supera la competenza per valore del
giudice adito (art. 35 c.p.c.). La c. volontaria avviene per volontà
delle parti e prescinde dai presupposti accennati. Non sono soggetti a
c. determinati crediti in considerazione del titolo su cui sono
fondati, come il credito per la restituzione di cose di cui il
proprietario sia stato ingiustamente spogliato, i crediti impignorabili
ecc. È infine ammessa la rinuncia preventiva alla c. (art. 1241-1252
c.c.). C. delle colpe Principio per il quale, qualora nella produzione
del fatto dannoso abbia concorso il danneggiato, il risarcimento viene
proporzionato all’entità ed efficienza causale della colpa nella quale
è incorso ciascuno degli autori del danno. Compensatio lucri cum damno
Diminuzione cui è soggetto il risarcimento, in virtù di una c. tra
perdite e benefici, quando da un comportamento illecito derivino per
chi lo subisce non soltanto conseguenze dannose, ma anche vantaggi.
2. Diritto tributario
Il sistema tributario ha assegnato all’istituto della c. un ambito di
applicazione e degli effetti giuridici più ampi e spesso differenti,
rispetto a quelli tradizionalmente riferibili alla c. del codice
civile. Attualmente, infatti, si riscontrano diverse norme che
prevedono la c., le quali, di volta in volta, attribuiscono
all’istituto una disciplina specifica.
La c. è stata regolata per la prima volta mediante l’art. 17 del d.
legisl. 241/1997. In questa sede, la previsione della c. ha avuto lo
scopo di evitare la proliferazione degli adempimenti a carico dei
contribuenti e di garantire la semplificazione del rapporto tributario.
La fattispecie introdotta dall’art. 17 del d. legisl. 241/1997 non ha
portata generale: la c. tra posizioni debitorie e creditorie dei
contribuenti e del fisco può essere effettuata solo in relazione a
imposte o contributi, tassativamente elencati, e i crediti utilizzati
devono emergere dalla dichiarazione. La c. può operare soltanto con
l’utilizzo del modello F24 ed essere esercitata entro termini
specifici. L’art. 17 non introduce un istituto compatibile con la c.
civilistica, in quanto manca il requisito della reciprocità: dalla
disciplina emerge, infatti, la possibilità di estinguere i crediti
maturati verso un soggetto con le posizioni debitorie, sorte verso un
altro soggetto.
Con il nomen iuris di c. sono, inoltre, identificate altre vicende
solutorie, disciplinate dalla legislazione speciale e caratterizzate da
requisiti sempre differenti. La c. è utilizzata in varie ipotesi di
crediti di imposta in senso stretto (ossia di crediti non dipendenti da
indebito) o nei sistemi di liquidazione dell’IVA di gruppo o di
consolidamento dei redditi imponibili tra società partecipate e
controllante. Anche tali ipotesi esulano dall’ambito dei crediti
suscettibili di c. legale, mancando o il requisito della certezza o
quello della reciprocità.
In una situazione normativa in cui si riscontravano soltanto discipline
specifiche sulla c., è intervenuta, nel 2000, una norma generale, al
fine di conferire una certa stabilità all’istituto. L’art. 8 della l.
212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ha sancito che
«l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per c.». In questa
sede, la c. sembra essere stata riconosciuta quale modalità generale di
estinzione dell’obbligazione tributaria, utilizzabile anche per ipotesi
diverse da quelle espressamente disciplinate dal legislatore. Tale
norma si affianca a tutte le discipline specifiche oggi esistenti in
materia di compensazione. L’assenza di ulteriori indicazioni, in merito
alla disposizione in esame, fa ritenere che il legislatore abbia voluto
riferirsi all’istituto della c. legale, come disciplinato dal codice
civile, ribadendo il pieno utilizzo di tale istituto, in presenza dei
requisiti prima citati, all’interno della materia tributaria.
ECONOMIA
Nel commercio internazionale, meccanismo (in ingl. clearing) di
pareggio del valore delle importazioni di un paese al valore delle sue
esportazioni, stabilito in accordi tra due o più Stati. Gli accordi tra
coppie di Stati sono detti di c. unilaterale o bilaterale, se gli
obblighi impegnano solo uno dei due paesi verso l’altro ovvero entrambi
reciprocamente. Gli accordi tra più Stati sono detti di c.
plurilaterale; i saldi a debito o a credito per coppie di Stati tendono
a compensarsi.
La c. presuppone l’istituzione in ogni paese contraente di una cassa di
c. (o il deferimento della c. alla Banca centrale o all’Istituto dei
cambi), che, oltre a tenere i conti di c., riscuote le somme dovute
dagli importatori nazionali per pagare con tali entrate quelle
spettanti agli esportatori, provvedendo agli accrediti e addebiti
relativi sulla corrispondente cassa dell’altro paese. Le partite di
dare e avere sono regolate in ogni Stato in moneta nazionale; tra gli
Stati si hanno solo registrazioni contabili. Le norme di cambio sono
definite nell’accordo relativo. Il sistema irrigidisce gli scambi,
vincolando a spendere il ricavato delle esportazioni nel paese
acquirente delle stesse. Nel 20° sec., vi si è fatto ricorso, nel primo
e nel secondo dopoguerra e negli anni 1930, per liquidare debiti o far
fronte a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, in fasi di
contrazione del commercio internazionale, instabilità dei cambi, crisi
economica. Stanza o camera di c. (o di liquidazione) È qualsiasi
istituzione centrale che facilita la liquidazione di operazioni tra
soggetti in rapporto d’affari. Le stanze di c. si sono sviluppate
soprattutto nel campo bancario, dove la c. semplifica la liquidazione
degli impegni reciproci tra istituti di credito, limitandola ai saldi.
La Stanza dei pubblici pagamenti di Livorno risale all’inizio del 18°
secolo. La Clearing House di Londra, sorta nel 1773, è servita di
modello alle stanze di c. tra banche sviluppatesi in Europa e in
America nella seconda metà del 19° sec., nonché alle istituzioni
analoghe sorte presso le borse dei titoli e delle merci.
DAZIO DI C.Dazio doganale, che mira a ristabilire l’equilibrio turbato
da altro dazio o provvedimento fiscale. Si chiamano diritti di c. (o
tasse di c.) vari tributi di conguaglio, destinati a ripristinare, come
i dazi di c., la parità di trattamento alterata da altri provvedimenti
fiscali.
PRINCIPIO DI C.Concetto elaborato nell’ambito dell’economia del
benessere da N. Kaldor e J. Hicks, sviluppando l’analisi
dell’ottimalità secondo Pareto. Il principio di c. asserisce che,
quando nei confronti di benessere tra diversi stati dell’economia vi
sono agenti che ottengono guadagni di utilità, mentre altri peggiorano
la propria situazione, si può stabilire un criterio certo di
ottimalità, se nella nuova situazione i potenziali vincitori possono
ipoteticamente compensare i perdenti. Il concetto ha avuto ampio
sviluppo nella nuova economia del benessere ed è stato oggetto di
dibattito critico, per la natura puramente ipotetica della c. e per i
difficili problemi di misurazione del benessere che la c. comporta.
ECOLOGIA
Con riferimento agli ecosistemi acquatici, livello di c. della luce, la
profondità alla quale la penetrazione della luce è tanto ridotta da
consentire, nella comunità nel suo complesso, un tasso di produzione di
ossigeno per fotosintesi uguale a quello consumato con la respirazione.
In linea generale ciò avviene quando l’intensità luminosa è circa l’1%
dell’energia luminosa radiante. Al di sopra del livello di c. il
bilancio tra fotosintesi e respirazione è spostato in favore della
fotosintesi (zona eufotica), al di sotto in favore della respirazione
(zona afotica).
Con riferimento agli organismi vegetali, punto di c., il valore
dell’irradiamento in corrispondenza del quale in un individuo
l’assimilazione fotosintetica di energia bilancia la respirazione. Al
di sopra del punto di c. il bilancio energetico della pianta è
positivo, al di sotto è negativo.
FISICA
C. AERODINAMICAL’insieme delle operazioni e disposizioni costruttive
con le quali si portano a valori opportuni i momenti delle forze
aerodinamiche rispetto agli assi di rotazione delle superfici stesse.
C. magnetica Traduzione di degaussing, operazioni tendenti ad annullare
il campo magnetico in una data regione di spazio.
C. OTTICATrasformazione di luce polarizzata ellitticamente in luce
polarizzata rettilineamente che si effettua mediante un compensatore
ottico.
C. TERMICAAttuazione di accorgimenti volti ad annullare le variazioni
dei parametri che caratterizzano il funzionamento di un dispositivo o
di un apparecchio conseguenti a variazioni di temperatura: i
dispositivi o gli apparecchi si dicono allora compensati termicamente
(orologio, oscillatore, pendolo compensato ecc.).
GEOGRAFIA
PENDENZA DI C.Valore della pendenza di un corso d’acqua naturale, al
limite tra le pendenze minori che danno luogo a deposito dei materiali
trasportati dall’acqua e le pendenze superiori che danno luogo ad
azione di erosione dell’acqua.
CORRENTE DI C.Corrente marina o fluviale che si manifesta ai due lati
di una corrente costantemente diretta in una direzione e serve a
compensare gli asporti di masse acquee causati dalla corrente
principale. Ne sono esempio le controcorrenti del Labrador, della
Guinea ecc.
GEOLOGIA
Viene chiamata c. isostatica la tendenza che si manifesta all’interno
della crosta terrestre di equilibrare la diversa distribuzione delle
masse e quindi della densità al di sopra e al di sotto della superficie
del geoide terrestre. La profondità di c. dei carbonati indica invece
la profondità oltre la quale i carbonati presenti nei sedimenti marini
vengono disciolti, passando in soluzione, a causa delle variazioni di
pressione e temperatura. Questa profondità si aggira sui 4500-5000 m.
PSICOLOGIA
Nella teoria adleriana il meccanismo di c. è il processo psichico,
inconscio, che compensa inferiorità fisiche o psichiche con un forzato
sviluppo dell’organo o della funzione in difetto.
Bibliografia
da Enciclopedia Treccani
www.treccani.it