compensazione



Ogni operazione che serva in qualche modo a bilanciare una differenza; anche l’effetto, il risultato dell’operazione stessa.

DIRITTO

1. Diritto civile

Modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica quando tra due soggetti intercorrano reciproci rapporti di credito e debito. Tende a evitare un doppio pagamento, facendo sì che le relative pretese si estinguano sino alla concorrenza dello stesso valore. Si attua diversamente a seconda che sia legale, giudiziale o volontaria. La c. legale presuppone più debiti omogenei (di cose fungibili della stessa specie), liquidi (certi nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti né a termine, né a condizione). L’effetto estintivo del rapporto obbligatorio decorre dal giorno della coesistenza dei debiti, ma, affinché esso si produca, è necessario che sia proposta l’eccezione di c., non potendo il giudice rilevarla d’ufficio; se ne deve dedurre che la coesistenza di due crediti reciproci di per sé fa sorgere in testa a entrambe le parti dei rapporti solo il potere di determinare l’estinzione dei medesimi, opponendo un’eccezione con valore costitutivo. La c. giudiziale può aver luogo, nel corso di un giudizio, a opera del giudice, purché si tratti di debiti che, pur non essendo liquidi, siano di facile liquidazione. Viene pronunciata su eccezione della parte, che dà luogo a spostamento di competenza quando il credito opposto in c. è contestato e supera la competenza per valore del giudice adito (art. 35 c.p.c.). La c. volontaria avviene per volontà delle parti e prescinde dai presupposti accennati. Non sono soggetti a c. determinati crediti in considerazione del titolo su cui sono fondati, come il credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, i crediti impignorabili ecc. È infine ammessa la rinuncia preventiva alla c. (art. 1241-1252 c.c.). C. delle colpe Principio per il quale, qualora nella produzione del fatto dannoso abbia concorso il danneggiato, il risarcimento viene proporzionato all’entità ed efficienza causale della colpa nella quale è incorso ciascuno degli autori del danno. Compensatio lucri cum damno Diminuzione cui è soggetto il risarcimento, in virtù di una c. tra perdite e benefici, quando da un comportamento illecito derivino per chi lo subisce non soltanto conseguenze dannose, ma anche vantaggi.

2. Diritto tributario

Il sistema tributario ha assegnato all’istituto della c. un ambito di applicazione e degli effetti giuridici più ampi e spesso differenti, rispetto a quelli tradizionalmente riferibili alla c. del codice civile. Attualmente, infatti, si riscontrano diverse norme che prevedono la c., le quali, di volta in volta, attribuiscono all’istituto una disciplina specifica.

La c. è stata regolata per la prima volta mediante l’art. 17 del d. legisl. 241/1997. In questa sede, la previsione della c. ha avuto lo scopo di evitare la proliferazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e di garantire la semplificazione del rapporto tributario. La fattispecie introdotta dall’art. 17 del d. legisl. 241/1997 non ha portata generale: la c. tra posizioni debitorie e creditorie dei contribuenti e del fisco può essere effettuata solo in relazione a imposte o contributi, tassativamente elencati, e i crediti utilizzati devono emergere dalla dichiarazione. La c. può operare soltanto con l’utilizzo del modello F24 ed essere esercitata entro termini specifici. L’art. 17 non introduce un istituto compatibile con la c. civilistica, in quanto manca il requisito della reciprocità: dalla disciplina emerge, infatti, la possibilità di estinguere i crediti maturati verso un soggetto con le posizioni debitorie, sorte verso un altro soggetto.

Con il nomen iuris di c. sono, inoltre, identificate altre vicende solutorie, disciplinate dalla legislazione speciale e caratterizzate da requisiti sempre differenti. La c. è utilizzata in varie ipotesi di crediti di imposta in senso stretto (ossia di crediti non dipendenti da indebito) o nei sistemi di liquidazione dell’IVA di gruppo o di consolidamento dei redditi imponibili tra società partecipate e controllante. Anche tali ipotesi esulano dall’ambito dei crediti suscettibili di c. legale, mancando o il requisito della certezza o quello della reciprocità.

In una situazione normativa in cui si riscontravano soltanto discipline specifiche sulla c., è intervenuta, nel 2000, una norma generale, al fine di conferire una certa stabilità all’istituto. L’art. 8 della l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ha sancito che «l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per c.». In questa sede, la c. sembra essere stata riconosciuta quale modalità generale di estinzione dell’obbligazione tributaria, utilizzabile anche per ipotesi diverse da quelle espressamente disciplinate dal legislatore. Tale norma si affianca a tutte le discipline specifiche oggi esistenti in materia di compensazione. L’assenza di ulteriori indicazioni, in merito alla disposizione in esame, fa ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi all’istituto della c. legale, come disciplinato dal codice civile, ribadendo il pieno utilizzo di tale istituto, in presenza dei requisiti prima citati, all’interno della materia tributaria.

ECONOMIA

Nel commercio internazionale, meccanismo (in ingl. clearing) di pareggio del valore delle importazioni di un paese al valore delle sue esportazioni, stabilito in accordi tra due o più Stati. Gli accordi tra coppie di Stati sono detti di c. unilaterale o bilaterale, se gli obblighi impegnano solo uno dei due paesi verso l’altro ovvero entrambi reciprocamente. Gli accordi tra più Stati sono detti di c. plurilaterale; i saldi a debito o a credito per coppie di Stati tendono a compensarsi.

La c. presuppone l’istituzione in ogni paese contraente di una cassa di c. (o il deferimento della c. alla Banca centrale o all’Istituto dei cambi), che, oltre a tenere i conti di c., riscuote le somme dovute dagli importatori nazionali per pagare con tali entrate quelle spettanti agli esportatori, provvedendo agli accrediti e addebiti relativi sulla corrispondente cassa dell’altro paese. Le partite di dare e avere sono regolate in ogni Stato in moneta nazionale; tra gli Stati si hanno solo registrazioni contabili. Le norme di cambio sono definite nell’accordo relativo. Il sistema irrigidisce gli scambi, vincolando a spendere il ricavato delle esportazioni nel paese acquirente delle stesse. Nel 20° sec., vi si è fatto ricorso, nel primo e nel secondo dopoguerra e negli anni 1930, per liquidare debiti o far fronte a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, in fasi di contrazione del commercio internazionale, instabilità dei cambi, crisi economica. Stanza o camera di c. (o di liquidazione) È qualsiasi istituzione centrale che facilita la liquidazione di operazioni tra soggetti in rapporto d’affari. Le stanze di c. si sono sviluppate soprattutto nel campo bancario, dove la c. semplifica la liquidazione degli impegni reciproci tra istituti di credito, limitandola ai saldi.

La Stanza dei pubblici pagamenti di Livorno risale all’inizio del 18° secolo. La Clearing House di Londra, sorta nel 1773, è servita di modello alle stanze di c. tra banche sviluppatesi in Europa e in America nella seconda metà del 19° sec., nonché alle istituzioni analoghe sorte presso le borse dei titoli e delle merci.

DAZIO DI C.Dazio doganale, che mira a ristabilire l’equilibrio turbato da altro dazio o provvedimento fiscale. Si chiamano diritti di c. (o tasse di c.) vari tributi di conguaglio, destinati a ripristinare, come i dazi di c., la parità di trattamento alterata da altri provvedimenti fiscali.

PRINCIPIO DI C.Concetto elaborato nell’ambito dell’economia del benessere da N. Kaldor e J. Hicks, sviluppando l’analisi dell’ottimalità secondo Pareto. Il principio di c. asserisce che, quando nei confronti di benessere tra diversi stati dell’economia vi sono agenti che ottengono guadagni di utilità, mentre altri peggiorano la propria situazione, si può stabilire un criterio certo di ottimalità, se nella nuova situazione i potenziali vincitori possono ipoteticamente compensare i perdenti. Il concetto ha avuto ampio sviluppo nella nuova economia del benessere ed è stato oggetto di dibattito critico, per la natura puramente ipotetica della c. e per i difficili problemi di misurazione del benessere che la c. comporta.

ECOLOGIA

Con riferimento agli ecosistemi acquatici, livello di c. della luce, la profondità alla quale la penetrazione della luce è tanto ridotta da consentire, nella comunità nel suo complesso, un tasso di produzione di ossigeno per fotosintesi uguale a quello consumato con la respirazione. In linea generale ciò avviene quando l’intensità luminosa è circa l’1% dell’energia luminosa radiante. Al di sopra del livello di c. il bilancio tra fotosintesi e respirazione è spostato in favore della fotosintesi (zona eufotica), al di sotto in favore della respirazione (zona afotica).

Con riferimento agli organismi vegetali, punto di c., il valore dell’irradiamento in corrispondenza del quale in un individuo l’assimilazione fotosintetica di energia bilancia la respirazione. Al di sopra del punto di c. il bilancio energetico della pianta è positivo, al di sotto è negativo.

FISICA

C. AERODINAMICAL’insieme delle operazioni e disposizioni costruttive con le quali si portano a valori opportuni i momenti delle forze aerodinamiche rispetto agli assi di rotazione delle superfici stesse. C. magnetica Traduzione di degaussing, operazioni tendenti ad annullare il campo magnetico in una data regione di spazio.

C. OTTICATrasformazione di luce polarizzata ellitticamente in luce polarizzata rettilineamente che si effettua mediante un compensatore ottico.

C. TERMICAAttuazione di accorgimenti volti ad annullare le variazioni dei parametri che caratterizzano il funzionamento di un dispositivo o di un apparecchio conseguenti a variazioni di temperatura: i dispositivi o gli apparecchi si dicono allora compensati termicamente (orologio, oscillatore, pendolo compensato ecc.).

GEOGRAFIA

PENDENZA DI C.Valore della pendenza di un corso d’acqua naturale, al limite tra le pendenze minori che danno luogo a deposito dei materiali trasportati dall’acqua e le pendenze superiori che danno luogo ad azione di erosione dell’acqua.

CORRENTE DI C.Corrente marina o fluviale che si manifesta ai due lati di una corrente costantemente diretta in una direzione e serve a compensare gli asporti di masse acquee causati dalla corrente principale. Ne sono esempio le controcorrenti del Labrador, della Guinea ecc.

GEOLOGIA

Viene chiamata c. isostatica la tendenza che si manifesta all’interno della crosta terrestre di equilibrare la diversa distribuzione delle masse e quindi della densità al di sopra e al di sotto della superficie del geoide terrestre. La profondità di c. dei carbonati indica invece la profondità oltre la quale i carbonati presenti nei sedimenti marini vengono disciolti, passando in soluzione, a causa delle variazioni di pressione e temperatura. Questa profondità si aggira sui 4500-5000 m.

PSICOLOGIA

Nella teoria adleriana il meccanismo di c. è il processo psichico, inconscio, che compensa inferiorità fisiche o psichiche con un forzato sviluppo dell’organo o della funzione in difetto.





Bibliografia

da Enciclopedia Treccani
www.treccani.it