interpretazione
L’atto e il modo di scoprire
e spiegare quanto in uno scritto o discorso appare oscuro od oggetto di
controversia, di attribuire un significato a ciò che si manifesta o è
espresso in modo simbolico, attraverso segni convenzionali o noti a
pochi.
DIRITTO
Concetto tuttora assai complesso e dibattuto; si può definire come
l’operazione attraverso la quale si ricostruisce il significato di una
norma giuridica. Chiunque può svolgere un’attività di i., ma non con
gli stessi effetti: si distingue pertanto tra i. autentica (compiuta
dallo stesso soggetto che ha posto la norma), i. giurisprudenziale
(compiuta dall’autorità giudiziaria che si pronuncia sul caso concreto)
e i. dottrinale (compiuta dagli studiosi, a fini scientifici, didattici
o pratici).
All’i. della legge è espressamente dedicato l’art. 12 disp. prel. c.c.,
che vieta all’interprete di attribuire alla legge altro senso che
quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse (cosiddetta i. letterale) e dalla intenzione del
legislatore (cosiddetta i. funzionale o teleologica), intendendosi per
quest’ultima non la volontà psicologica ma gli obiettivi avuti di mira
dal legislatore.
Vi sono poi ulteriori tipi di i., non espressamente previsti dal
legislatore, ma comunemente adoperati dagli interpreti, come l’i.
sistematica, che ricostruisce il significato di una norma ponendola in
relazione con altre norme facenti parte dello stesso sistema giuridico.
Riguardo al risultato, si distingue inoltre tra i. dichiarativa (quando
l’i. letterale coincide con l’i. funzionale), i. estensiva (quando l’i.
funzionale eccede il senso ricavato letteralmente: lex minus dixit quam
voluit), i. restrittiva (quando il significato proprio dell’espressione
usata dalla legge venga ristretto dall’i. funzionale: lex dixit plus
quam voluit).
L’i. dei negozi giuridici ha invece a oggetto gli atti di autonomia
privata: centrale è, a tale riguardo, l’i. del contratto, cui sono
dedicati gli art. 1362-1371 c.c., e le cui regole si applicano anche,
ove compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto
patrimoniale (art. 1324 c.c.) e, secondo l’opinione preferibile, al
testamento. Nell’i. del contratto si suole distinguere una i.
soggettiva (art. 1362-1365), volta a chiarire la comune intenzione dei
contraenti, e una i. oggettiva (art. 1367-1371 c.c.), che si giova
anche di parametri indipendenti dalla comune intenzione dei contraenti
(per es., le pratiche generali in uso nel luogo di conclusione del
contratto). Di fondamentale importanza è il principio enunciato
dall’art. 1366 c.c., tradizionalmente ascritto ai criteri di i.
oggettiva, in base al quale il contratto deve essere interpretato
secondo buona fede.
MUSICA
L’i. musicale è il procedimento che, partendo dai segni convenzionali e
simbolici della scrittura musicale, porta alla realizzazione fisica
delle intenzioni del compositore, mediante un’azione diretta
(esecuzione vocale e su strumenti) o indiretta (direzione e
concertazione di un gruppo più o meno numeroso di esecutori). La
posizione estetica dell’i. musicale è ancora tema di discussioni, tra
quanti vedono l’i. come atto artistico (e cioè quale ricreazione) e
quanti la vedono come atto teoretico (e cioè quale riproduzione).
Quanto ai segni simbolici bisogna osservare che il loro significato può
essere diversamente interpretato e che l’uso di queste indicazioni
risale soltanto al 17° secolo. Uno dei primi a farne uso fu G. Caccini
nelle Nuove musiche (1602), ma ben pochi sono gli altri esempi
seicenteschi di tale pratica. Nel 18° sec. se ne delineò un certo
sviluppo, specie nella musica strumentale (F. Geminiani, la scuola di
Mannheim, L. Boccherini, G.B. Viotti ecc.). L’espressione maggiore si
ebbe durante il 19° sec., quando il repertorio di segni si ampliò e si
specializzò sempre più.
La terminologia classica è in massima parte italiana ma non mancano
tentativi, talvolta riusciti, di singole voci nazionali. L’insieme può
essere ripartito in tre categorie: didascalie di movimento e di
carattere (➔ agogica) e d’intensità.
psicologia
In psicanalisi, metodo seguito per spiegare al paziente i suoi sintomi
o i suoi sogni. Scopo dell’i. è chiarire i rapporti inconsci e rendere
possibile l’integrazione della personalità. È una delle tecniche più
importanti della terapia psicanalitica. Più in generale, l’i. dei fatti
psichici si contrappone alla comprensione dei motivi (W. Dilthey):
psicologia interpretativa e psicologia comprensiva costituiscono i due
poli del capire psichiatrico.
RELIGIONE
Nella letteratura storico-religiosa è invalso l’uso di indicare come i.
romana il processo attraverso il quale i Romani identificarono con
divinità del proprio pantheon divinità e figure divine straniere.
L’espressione interpretatio romana risale a Tacito, che nella Germania,
menzionando il culto che la tribù germanica dei Naharvali riservava
alla coppia divina degli Alcis, identifica questi con Castore e
Polluce, asserendo che l’identificazione è fatta secondo l’i. romana.
Il concetto e stato esteso anche alla cultura greca, per cui si parla
d’i. greca quando, per es., Erodoto identifica Iside e Osiride
rispettivamente con Demetra e Dioniso.
TEATRO
Categoria fondamentale per la fruizione di qualsiasi forma di
espressione artistica, acquista particolare rilievo nelle arti in cui
il rapporto fra creatore e fruitore è mediato, e quindi nel teatro,
dove l’interprete deve ‘dar vita’ ai personaggi del testo. Nell’i. di
un testo, il regista di prosa ha assunto un ruolo fondamentale, in
alcuni casi addirittura preponderante.
Il fenomenologo R. Ingarden considera il testo teatrale alla stregua di
una partitura, attribuendo così pari importanza sia agli elementi
concettuali dell’i., sia a quelli che si potrebbero definire ‘fisici’,
il tono, il ritmo ecc.
Bibliografia
da Enciclopedia Treccani
www.treccani.it